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In data 1° luglio 2022, è stata ufficialmente pubblicata sulla Gazzetta, numero 152, la legge del 17 giugno 2022, numero 83. Questa legge introduce modifiche significative al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in risposta alla direttiva (UE) 1023/2019.
Tale direttiva riguarda i piani di ristrutturazione preventiva, la cancellazione dei debiti e le restrizioni, nonché misure volte a migliorare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e cancellazione dei debiti.
Le disposizioni di questa legge sembrano essere in sintonia con i principi europei e hanno l'obiettivo di:
Questa legge è entrata in vigore il 15 luglio 2022, insieme alle disposizioni dell'intero Codice.
Le principali innovazioni riguardano:
Il Decreto Legislativo 83/2022 ha apportato modifiche significative al Codice della crisi e dell'insolvenza, previsto dal Decreto Legislativo 14/2019, che è entrato in vigore il 15 luglio dell'anno scorso.
In particolare, in materia di concordato preventivo, l’articolo 84 del CCII Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza è stato modificato e con esso la descrizione della funzione del concordato preventivo, precisando che lo stesso deve realizzare, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all’articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l’attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma (comma 1).
Le condizioni fondamentali per l'accesso al concordato preventivo sono quindi:
Gli ulteriori commi dell'articolo 84 descrivono le diverse forme di concordato che possono essere applicate:
In entrambi i casi, i creditori con privilegi, pegni o ipoteche possono essere soddisfatti in modo non integrale, ma almeno in misura equivalente a quanto otterrebbero in caso di liquidazione dei beni o diritti su cui si basa il loro privilegio, al netto delle spese previste dalla procedura e della quota delle spese generali, che deve essere certificata da un professionista indipendente. La parte residua del credito è trattata come credito chirografario (comma 5).
La nuova formulazione dell'articolo 86 prevede la possibilità che il piano di concordato preveda una moratoria illimitata per il pagamento dei creditori con privilegi, pegni o ipoteche, a meno che non sia prevista la liquidazione dei beni o diritti soggetti al privilegio.
Per i creditori con privilegio previsto dall'articolo 2751-bis, n. 1 del codice civile, è possibile prevedere una moratoria fino a sei mesi dalla sua omologazione.
Il comma 2 del nuovo articolo 84 disciplina il concordato preventivo con l'obiettivo di garantire la continuità delle attività aziendali. Questa disposizione specifica che la continuità delle imprese è finalizzata a tutelare gli interessi dei creditori e a preservare, per quanto possibile, i posti di lavoro.
La principale novità rispetto alla normativa precedente è che la preservazione dell'azienda viene messa sullo stesso piano dell'interesse dei creditori. Secondo l'articolo 47, per l'emissione del decreto di apertura del concordato preventivo, il tribunale deve verificare la conformità formale della proposta di concordato in continuità. Inoltre, la legge specifica che la richiesta è inammissibile se il piano risulta palesemente inadeguato a soddisfare i creditori come proposto, o a preservare i valori aziendali.
La salvaguardia dell'azienda e la tutela dei creditori sono elementi chiave nella nuova formulazione della legge sul concordato in continuità.
Di conseguenza, non è più richiesto che la continuità garantita dalla gestione dell'impresa da parte di un terzo soggetto debba necessariamente comportare la riassunzione di un numero specifico di lavoratori (come ad esempio almeno la metà della media di quelli impiegati nei due anni precedenti alla presentazione del ricorso, per un anno dall'omologazione).
L'articolo 7 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza sancisce il concetto di prevalenza della continuità. Questo significa che, in caso di presentazione di più proposte di concordato, il tribunale dovrà esaminare prioritariamente quella che mira a risolvere la crisi o l'insolvenza attraverso mezzi diversi dalla liquidazione giudiziale, a condizione che nel piano siano esplicitate le ragioni per cui ciò non danneggerebbe i creditori. In situazioni di parità tra una soluzione conservativa e una soluzione liquidatoria, si darà la precedenza alla continuità.
Infine, a sostegno del concordato per la continuità, l'articolo 53 prevede che la sentenza di omologazione resisterà all'accoglimento di opposizioni qualora prevalga l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori.
La continuità aziendale può essere realizzata in due modi principali:
Il nuovo comma 3 dell'articolo 84 è stato rivisto e non richiede più che, nel caso del concordato per la continuità aziendale, i creditori vengano soddisfatti prevalentemente attraverso i proventi generati direttamente o indirettamente dalla continuità aziendale stessa.
Il comma 3, nell'ambito del concordato per la continuità delle attività aziendali, stabilisce che i creditori possono essere soddisfatti in misura anche non prevalente attraverso i proventi generati dalla continuità aziendale, che può essere diretta o indiretta.
La proposta di concordato deve includere un beneficio specifico e valutabile economicamente per ciascun creditore, che potrebbe anche consistere nella continuazione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con i suoi successori legali.
Ciò che conta è che la proposta di concordato garantisca un beneficio specifico ed economicamente valutabile per ciascun creditore, che potrebbe includere la continuazione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o i suoi successori legali.
La regola di predominanza, ovvero il rapporto tra i proventi generati dalla continuità aziendale e quelli ottenuti dalla liquidazione, non è più rilevante. L'importante è che i creditori siano soddisfatti in misura almeno parziale dai proventi generati dalla continuità aziendale.
Nel concordato per la continuità aziendale, il valore di liquidazione deve essere distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione. Per la parte eccedente il valore di liquidazione, è sufficiente che i crediti di una determinata classe siano trattati in modo almeno equivalente rispetto alle classi dello stesso livello e in modo più favorevole rispetto alle classi di livello inferiore.
In sintesi, la regola di distribuzione contenuta nel comma 6 stabilisce che il valore di liquidazione dell'impresa deve seguire rigorosamente la gerarchia delle cause legittime di prelazione, con un principio noto come Priorità Assoluta (APR-Absolute Priority Rule). Questo impedisce il pagamento di crediti di rango inferiore fino a quando i creditori di grado superiore non sono stati completamente soddisfatti. D'altra parte, il valore derivante dalla continuità dell'impresa, noto come "plusvalore da continuità," può essere distribuito in base al criterio di Priorità Relativa (RPR-Relative Priority Rule), il che significa che i creditori di una classe devono essere pagati in modo paritario rispetto alle altre classi dello stesso livello e in modo più favorevole rispetto alle classi di livello inferiore.
Per quanto riguarda i crediti assistiti dal privilegio, come previsto dall'articolo 2751-bis, n. 1 del Codice Civile, la legge prevede che, nel contesto del concordato per la continuità aziendale, tali crediti debbano essere soddisfatti rispettando la classifica delle cause legittime di prelazione, sia per il valore di liquidazione che per la parte eccedente il valore di liquidazione. Si applica quindi la Priorità Assoluta ai crediti vantati dai lavoratori, garantendo il loro pagamento prima di qualsiasi altra classe di creditori.
In merito ai contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale, l'articolo 94-bis stabilisce che i creditori non possono unilateralmente rifiutare di adempiere o provocare la risoluzione dei contratti in corso o anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore semplicemente a causa della presentazione della richiesta di accesso al concordato per la continuità aziendale, dell'emissione del decreto di apertura o della concessione di misure protettive. Eventuali accordi contrari sono inefficaci.
Inoltre, il secondo comma dell'articolo 94-bis precisa che, nonostante quanto previsto nel primo comma, i creditori coperti dalle misure protettive concesse in base all'articolo 54, comma 2, non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso o provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore a causa del mancato pagamento di crediti antecedenti alla presentazione della richiesta di accesso al concordato per la continuità aziendale. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell’impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell’attività del debitore.
Per quanto riguarda il ruolo del Commissario Giudiziale, la norma stabilisce che, in caso di continuità aziendale, il commissario, se richiesto o in caso di concessione di misure protettive in base all'articolo 54, comma 2, deve assistere il debitore e i creditori nella negoziazione del piano, formulando suggerimenti per la sua stesura, se necessario.
Nel contesto del concordato con liquidazione del patrimonio, il Decreto Legislativo 83/2022 non ha apportato modifiche sostanziali al Codice della crisi e dell'insolvenza previsto dal Decreto Legislativo 14/2019. La proposta deve prevedere un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l’attivo disponibile (rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale) al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati, degradati per incapienza, in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo.
Tuttavia, al concordato con liquidazione si affianca il concordato con liquidazione semplificato, accessibile solo all’esito della composizione negoziata della crisi quando non siano percorribili le alternative stragiudiziali . In questa modalità semplificata, non sono richiesti i requisiti di cui sopra, e la procedura è più snella. In particolare, non c'è una fase di ammissione alla procedura o una votazione dei creditori. Si presume che durante il processo di negoziazione, i creditori abbiano avuto l'opportunità di valutare le proposte del debitore e di esprimere il loro parere sotto la supervisione di un professionista che ne garantisce la regolarità e controlla che non vengano compiuti atti pregiudizievoli per i creditori. Nel concordato semplificato, inoltre, non è prevista la nomina di un commissario giudiziale, ma il tribunale può designare un ausiliario per assistere nelle valutazioni. Queste semplificazioni rispetto alla procedura standard del concordato con liquidazione sono bilanciate da un rigoroso controllo del tribunale durante la fase di omologa. Il tribunale deve valutare la regolarità del procedimento, la fattibilità del piano e assicurare che ciascun creditore non subisca pregiudizio rispetto all'alternativa del fallimento, ricevendo un qualche beneficio, anche non in denaro.
La nuova formulazione dell'articolo 84, comma 4, introduce una definizione di risorse esterne. Queste risorse includono i contributi forniti dai soci senza obbligo di restituzione o con un accordo di postergazione, che il piano prevede di destinare direttamente a vantaggio dei creditori concorsuali. La legge permette anche la distribuzione in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile, sempre nei limiti del 20%.
Se il piano prevede la liquidazione del patrimonio o la cessione dell'azienda e non c'è ancora un offerente designato, il tribunale nomina un liquidatore che, con l'ausilio di esperti, gestisce la liquidazione garantendone efficienza e celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, applicando le disposizioni dagli articoli 2919 a 2929 del Codice Civile.
Se invece il piano prevede l'offerta da parte di un offerente specifico per l'affitto o il trasferimento dell'azienda o di una o più parti dell'azienda, anche prima dell'omologazione, il giudice agisce in base alle disposizioni relative alle offerte concorrenti di cui all'articolo 91, comma 1.
Il nuovo articolo 85 CCII disciplina la suddivisione dei creditori in classi, è stabilito il principio della facoltatività della suddivisione in classi e della possibilità di trattamento differenziato solo tra creditori appartenenti a classi diverse, tuttavia la suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l’integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.
Nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perché non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 109, comma 5, devono essere suddivisi in classi e le imprese minori, titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, devono essere inserite in classi separate.
Il D.Lgs. 83/2022 ha operato alcune modifiche del Codice della crisi e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019 ed in particolare all’articolo 87 il quale prevede che il debitore presenti, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall’articolo 39, un piano che abbia un contenuto ben definito.
In ogni caso nella domanda il debitore deve indicare le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale.
Il debitore deposita, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l’insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.
L’articolo 87 prevede analiticamente i seguenti elementi informativi che il Piano deve indicare:
a) l’indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico- finanziaria dell’impresa e della posizione dei lavoratori;
b) una descrizione delle cause e dell’entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l’indicazione delle strategie d’intervento;
c) il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale;
d) le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
e) la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale con l’indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
f) ove sia prevista la prosecuzione dell’attività d’impresa in forma diretta, l’analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente;
g) gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l’attuazione del piano;
h) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo;
i) le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;
l) le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l’ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell’ammontare eventualmente contestato;
m) le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe;
n) le eventuali parti non interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate;
o) le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni;
p) l’indicazione del commissario giudiziale ove già nominato.
L’articolo 88 del CCII prevede che il tribunale omologhi il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 109, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia conveniente e nel concordato in continuità non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria.
Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e agli altri uffici competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda.
L’agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. Gli uffici, nello stesso termine, devono procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all’agente della riscossione.
Prestazioni di beni e servizi
L’articolo 100 del CCII prevede che il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi degli articoli 44 e 87, quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L’attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell’ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.
Retribuzioni
Il tribunale può autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione.
Rate di mutuo a scadere
Quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, la disciplina di cui al comma 1 si applica, in deroga al disposto dell’articolo 154, comma 2, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista indipendente attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.
L’articolo 109 regolamenta le maggioranze richieste per l’approvazione del concordato preventivo, ed in particolare il primo comma prevede che il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al primo periodo, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta inoltre nel maggior numero di classi.
In relazione al concordato in continuità il nuovo comma 5 prevede l’approvazione se tutte le classi votano a favore. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall’omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all’articolo 2751-bis, n. 1, del Codice civile, il termine di cui al quarto periodo è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui al primo e secondo periodo, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta.
In caso di mancata approvazione del concordato in continuità s i applica l’articolo 112, comma 2 che prevede che se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: