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Dal 17 gennaio 2025 entrano in vigore le nuove regole relative ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione.il nuovo decreto, tra le altre cose, dispone:
a) l'ampliamento della definizione di "denaro contante" includendo, oltre al contante fisico, anche gli strumenti negoziabili al portatore e le nuove forme di pagamento anonime, come le carte prepagate non collegate a conti bancari, e l'aggiornamento del concetto di "oro da investimento", affinché sia in linea con le nuove direttive europee;
b) l'obbligo di dichiarazione non solo ai movimenti di denaro accompagnato pari o superiore a 10mila euro, ma anche a quei movimenti di denaro non accompagnato (ad esempio per invii tramite corrieri o spedizionieri);
c) l'introduzione dell'istituto del trattenimento temporaneo del denaro contante, al fine di consentire ulteriori indagini sulla sua provenienza, nel caso di sospetti legati ad attività illecite;
d) l'inasprimento della disciplina sanzionatoria, prevedendo pene più severe in caso di violazione delle normative di riferimento;
In breve le novità più interessanti: l'ampliamento della definizione di "denaro contante” quattro categorie di prodotti (valuta, strumenti negoziabili al portatore, beni utilizzabili come riserve altamente liquide di valore e carte prepagate), nonché una definizione di denaro in contante non accompagnato e di attività criminosa.
Nel dettaglio, sono state riformulate le seguenti definizioni:
- denaro contante: da intendersi come le banconote, le monete metalliche che sono in circolazione come mezzo di scambio, o che lo sono state e possono ancora essere scambiate, tramite banche e intermediari finanziari o banche centrali, con banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio;
- strumenti negoziabili al portatore, e cioè gli strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporne. Tali strumenti sono gli assegni turistici (o traveller's cheque), gli assegni, i vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all'atto della consegna;
- beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore, intese come le monete con un tenore in oro di almeno il 90% e i lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%, secondo la definizione di cui all'allegato I del regolamento 2018/1672;
- carte prepagate: e cioè le carte non nominative che contengono valore in moneta o liquidità o vi danno accesso ovvero che possono essere usate per operazioni di pagamento, per l'acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente;
- denaro contante non accompagnato, come il denaro contante che rientra in una qualsiasi tipologia di spedizione ovvero in un plico postale o equivalente senza una persona fisica che lo porti con sé, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto.Il trattenimento temporaneo. L'agenzia delle Dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza possono trattenere il denaro contante qualora gli obblighi di dichiarazione o di dichiarazione informativa non siano stati assolti in tutto o in parte ovvero qualora emergano indizi che il denaro contante, accompagnato o non accompagnato, a prescindere dall'importo, potrebbe essere correlato ad attività criminose. Il trattenimento temporaneo è disposto con provvedimento amministrativo e deve essere motivato e comunicato ad Adm e Guardia di Finanza, anche nel caso di denaro contante, accompagnato o non accompagnato, di importo inferiore a 10mila euro.
Il trattenimento è disposto per il tempo strettamente necessario, e, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni, al fine di procedere, a cura della Guardia di finanza, all'individuazione degli elementi richiesti per l'applicazione della legge penale. In casi particolari, previa accurata valutazione della necessità e proporzionalità di un ulteriore trattenimento temporaneo, è consentito prorogare la durata fino a un massimo di novanta giorni. Il provvedimento di proroga deve essere motivato ed indicare la durata dell'ulteriore trattenimento. Contro il trattenimento temporaneo, può essere proposto ricorso gerarchico.
All'esito dei riscontri di controllo ovvero alla scadenza dei termini di durata ovvero in caso di accoglimento del ricorso, il denaro contante è immediatamente rimesso a disposizione dei soggetti di cui al comma 2, che ne possono chiedere la restituzione all'autorità procedente di cui al comma 1 entro cinque anni dalla data in cui è stato adottato il provvedimento amministrativo di cui al medesimo comma 2.
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L'inasprimento del trattamento sanzionatorio.
Sono stati inoltre aumentati il minimo edittale sanzionatorio previsto. In dettaglio, per la violazione dell'obbligo di dichiarazione del denaro contante viene disposto che in caso di:
- omessa dichiarazione, la sanzione amministrativa pecuniaria con un minimo di 900 euro (in luogo degli attuali 300 euro) varia:
- dal 30 al 50 % (anziché dal 10 al 30 %) dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di 10 mila euro se tale valore non è superiore a tale soglia;
- dal 50 al 70 % (anziché dal 30 al 50 %) dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di 10 mila euro se tale ammontare è pari a un valore compreso tra 10 mila e 100 mila euro;
- dal 70 al 100 % dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di 10 mila se tale valore è superiore a 100 mila euro. Il massimo della sanzione edittale in questo caso è pari a 1 milione di euro;
- trasmissione di informazioni inesatte o incomplete, nell'adempimento dichiarativo: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 500 euro:
- dal 15 al 25 % della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza non eccede i 10mila euro;
- dal 25 al 35 % per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza è pari a un valore compreso tra 10mila euro e 30 mila euro;
- dal 50 al 70 % della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza è pari a un valore compreso tra 30mila euro e 100 mila euro;
- dal 70 al 100 % della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 100 mila euro. Anche per questa ipotesi, viene stabilito il massimo edittale in 1 milione euro.
Nella determinazione della sanzione, l'amministrazione procedente deve tenere conto dell'entità dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di 10 mila euro, nonché delle precedenti violazioni accertate relative alle medesime disposizioni.